Scommesse, Conte deferito per omessa denuncia. Per Bonucci tentato illecito

L’allenatore della Juventus Antonio Conte è stato deferito dalla Procura Federale della Figc per omessa denuncia nell’ambito dell’inchiesta di Cremona sul calcioscommesse. L’allenatore bianconero è stato chiamato a giudizio in relazione alle presunte combine nella stagione 2010-2011 quando era alla guida del Siena. Conte non è stato dunque deferito per illecito sportivo.

L’omessa denuncia riguarda le gare Novara-Siena, del primo maggio 2011, e Albinoleffe-Siena del 29 maggio 2011. Per Conte si parla di “violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere omesso di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo con riferimento alla gara Albinoleffe-Siena (e Novara-Siena n.d.r), appresi nei giorni precedenti la gara e riferiti nel corso della riunione tecnica pre-partita svoltasi poche ore prima della gara in questione”.

“Quando è iniziata questa vicenda sia a Cremona che alla Procura federale ci sono stati scenari molto gravi – ha detto a Tgcom24 l’avvocato di Antonio Conte, Antonio De Renzis – A Cremona, come il procuratore Di Martino ha affermato, lo scenario si è ridimensionato e credo andremo incontro a un’archiviazione. Per quanto riguarda la Procura federale, adesso vediamo che si tratta di omessa denuncia e non illecito. Abbiamo ridimensionato il quadro”.

Il procuratore federale, esaminati gli atti della Procura della Repubblica di Bari ha anche deferito alla Commissione disciplinare Leonardo Bonucci insieme a Andrea Masiello, Salvatore Masiello, Nicola Belmonte e Alessandro Parisi, “all’epoca dei fatti calciatori della società Bari, per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara Udinese-Bari del 9 maggio 2010, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in funzione della realizzazione di un over con pareggio tra le due squadre; con l’aggravante, per tutti, di cui al comma 6 dell’art. 7 del c.g.s., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione, nonché, per Masiello Andrea, Parisi Alessandro e Belmonte Nicola, della pluralità di illeciti”.

Inoltre il procuratore federale, esaminati gli atti della Procura della Repubblica di Bari ha deferito alla Commissione disciplinare Simone Pepe, all’epoca dei fatti calciatore tesserato dell’Udinese per omessa denuncia “ai sensi dell’art. 7, comma 7, del C.G.S., per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo con riferimento alla gara Udinese-Bari del 9 maggio 2010”.

Il procuratore Stefano Palazzi ha inoltre deferito l’attaccante Marco Di Vaio, all’epoca dei fatti calciatore del Bologna “ai sensi dell’art. 7, comma 7, del C.G.S., per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo con riferimento alla gara Bologna-Bari del 22 maggio 2011, dei quali era venuto a conoscenza ad opera del calciatore del Bologna Daniele Portanova”.

Il procuratore Palazzi, nell’ambito dell’inchiesta sul calcioscommesse relativo ai filoni delle procure della Repubblica di Bari e Cremona, ha poi deferito le società Lecce e Grosseto per responsabilità diretta. Le due società, se l’accusa fosse provata, potrebbero subire la retrocessione in Lega Pro. Il Lecce è stato deferito “a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, e dell’art. 4, comma 1, C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al proprio Presidente e legale rappresentate Semeraro Pierandrea; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica. – a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Vives; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica. – a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, C.G.S., per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da Masiello in concorso con altri soggetti non tesserati in occasione della gara Bari-Lecce del 15/05/2011”.

Per quanto riguarda il Grosseto, la società è stata deferita “a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, e dell’art. 4, comma 1, C.G.S in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Piero Camilli in occasione della gara Ancona-Grosseto del 30/04/2010. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere da altri suoi tesserati da cui è conseguita la responsabilità oggettiva della società medesima”.

Sono 13 le società deferite e 44 i tesserati. Responsabilità oggettiva per cinque società di serie A: Siena, Torino, Sampdoria, Bologna e Udinese, chiamate in causa per le responsabilità di alcuni propri tesserati. Responsabilità oggettiva anche per Ancona, Novara, Varese, Bari, Albinoleffe e Portogruaro.

fonte: Scommesse, Conte deferito per omessa denuncia. Per Bonucci tentato illecito – Adnkronos Sport.